Agenzia nr. 842 – I lavori della V Commissione 

 
ANNO XX
Numero 842
27/04/2023
Pubblicato in Bari

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I lavori della V Commissione 

La V Commissione presieduta da Paolo Campo, ha approvato all’unanimità il disegno di legge di integrazione all’elenco delle aree naturali protette individuate dall’articolo 5 della legge regionale 24 luglio 1997, n.19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia). Il testo normativo integra l’elenco generale per Provincia e Schede identificative, con l’inserimento, fra le aree di preminente interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico, dell’area del Parco naturale regionale Lama Santa Croce, il cui territorio è ricompreso all’interno dei confini amministrativi del Comune di Bisceglie, nella provincia BAT.
Le motivazioni del riconoscimento assumibili anche ai fini dell’istituzione del Parco Naturale regionale, e quindi della necessità di porre sotto tutela questa parte del territorio pugliese, risiedono nella presenza in quell’area di una fitta e stratificata concrezione di valori naturalistici, ambientali, paesaggistici, antropologici, archeologici e storico culturali. 

Su richiesta del consigliere regionale Antonio Tutolo è stata ascoltata la dirigente della Sezione urbanistica in tema di applicazione della legge regionale n. 16 del 2014 (Recupero dei sottotetti, porticati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate) in riferimento ai mutamenti di destinazione d’uso. In particolare il consigliere Tutolo ha portato all’attenzione il caso del Comune di Manfredonia in cui si consentì il cambiamento di destinazione d’uso di un’area da commerciale-artigianale a residenziale. La dirigente regionale è intervenuta per ribadire che la Regione il 7 ottobre 2021 ha inviato alla Provincia la segnalazione per provvedere all’annullamento dei titoli abitativi, dal cui Ente però ad oggi non è stato emesso alcun atto in merito.  
Il punto sarà oggetto di ulteriore aggiornamento. 

Con l’approvazione del primo articolo è stato incardinato l’esame della proposta di legge di modifica dell’art. 13 della legge regionale 10/2014 “Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
Con l’articolo approvato si aggiunge il comma 6-bis, con cui si stabilisce che in caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 387 bis, 558-bis, 564, 572, 575, 578, 582, 583, 583-quinquies, 584, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-sexies e 609-octies, 612 ter del codice penale, commessi all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione. In tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto. Il subentro opera altresì qualora l’assegnatario sia destinatario del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare di cui all’articolo 282-bis del codice di procedura penale.
A questo articolo però c’è l’intenzione di aggiungere numerosi altri articoli, frutto di proposte emendative che sono già giunte al vaglio della Commissione e che saranno esaminate nella prossima seduta.  

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