Agenzia nr. 950 – Corecom Puglia: in vigore la disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione – Legge 28/00, art. 9

 
ANNO XXI
Numero 950
12/04/2024
Pubblicato in Bari

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Corecom Puglia: in vigore la disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione – Legge 28/00, art. 9

In occasione delle consultazioni elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, il Corecom Puglia rammenta che “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali   e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.
Il divieto contenuto nel citato articolo fissa un principio finalizzato ad assicurare un comportamento neutrale delle Pubbliche amministrazioni nel corso delle campagne elettorali che sostanzialmente dovrebbe concretizzarsi in una forma di silenzio dei soggetti pubblici in ordine a tutte quelle forme di attività che possono incidere sulle libere scelte da parte degli elettori.
A tale divieto risulta estranea, per espresso disposto normativo, unicamente l’attività di comunicazione espressa in forma impersonale ed indispensabile per l’efficace assolvimento delle funzioni istituzionali pubbliche.
La normativa non ha predeterminato il contenuto analitico di tale forma di comunicazione, ma ha indicato solamente il presupposto di “INDISPENSABILITA”, la forma “IMPERSONALE” ed il fine “ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI”:
a.    l’essenzialità o l’indispensabilità consiste nel fatto che, senza il compimento delle attività programmate, l’amministrazione potrebbe vedere pregiudicato il buon andamento della vita amministrativa;
b.    l’impersonalità presuppone l’assenza di ogni riferimento nominativo a soggetti preposti a cariche pubbliche o ad uffici pubblici;
c.    la presenza del fine postula l’attinenza delle attività ai compiti ed alle funzioni istituzionalmente proprie dell’amministrazione.
Tuttavia l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sottolinea che “ i soggetti titolari di cariche pubbliche, pur essendo ricompresi tra i soggetti destinatari del divieto di comunicazione istituzionale, possono,  al di fuori dell’esercizio delle proprie  funzioni istituzionali,  svolgere attività di comunicazione politica, ma solo se detta attività non sia in alcun modo riconducibile, attraverso riferimenti, mezzi o risorse utilizzate, all’Ente che rappresentano”.
La trasmissione integrale delle sedute dell’organo consiliare delle Amministrazioni locali non rientra, in via generale, nella fattispecie della comunicazione istituzionale, e, pertanto può essere diffusa. Al fine di assicurare il rispetto del pluralismo, garantendo la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista, nelle trasmissioni in parola, vanno obiettivamente rappresentate tutte le posizioni in seno all’organo consiliare, con completezza e parità di trattamento. 
 

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