Agenzia nr. 1038 – INFORMAZIONE CORECOM. ART.9 DELLA Legge 28/00. Applicabilità, ambito temporale e territoriale di applicazione nel 2° turno elettorale- periodo di Ballottaggio.

 
ANNO XXI
Numero 1038
11/06/2024
Pubblicato in Bari

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INFORMAZIONE CORECOM. ART.9 DELLA Legge 28/00. Applicabilità, ambito temporale e territoriale di applicazione nel 2° turno elettorale- periodo di Ballottaggio.

 

Nel caso di consultazioni elettorali di carattere locale, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ritiene che “il divieto di comunicazione istituzionale di cui all’Art.9 trovi utile applicazione esclusivamente con riferimento alle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative”.
Resta fermo che, PUR NON RAGGIUNGENDOSI IL QUARTO DEGLI ELETTORI SU BASE NAZIONALE NEL CORSO DI DETTE TORNATE ELETTORALI, la comunicazione istituzionale delle amministrazioni centrali dello Stato diffusa su tutto il territorio nazionale, in ossequio al principio di imparzialità, dovrà rigorosamente attenersi ai principi generali vigenti in materia di informazione.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con riferimento agli ENTI LOCALI territorialmente limitrofi a quelli nei quali si svolgono le consultazioni elettorali, ha ravvisato l’esigenza di assicurare l’imparzialità nella promozione di iniziative di comunicazione al fine di evitare il determinarsi di situazioni di valenza indirettamente propagandistica

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