Agenzia nr. 1248 – Consiglio regionale: respinto il disegno di legge del debito fuori bilancio con emendamenti aggiuntivi

 
ANNO XXI
Numero 1248
09/07/2024
Pubblicato in Bari

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Consiglio regionale: respinto il disegno di legge del debito fuori bilancio con emendamenti aggiuntivi

Con 20 voti favorevoli e 10 astenuti è stato respinto il disegno di legge contenente il riconoscimento di debiti fuori bilancio, che era stato integrato con le modifiche apportate, tramite la presentazione di proposte emendative, a leggi regionali contenenti profili di illegittimità costituzionale, evidenziati dagli Uffici legislativi ministeriali e da emendamenti aggiuntivi. 

Di seguito l’elenco degli emendamenti approvati dall’Aula, proposti da consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, che però non trovano applicazione a seguito della mancata approvazione della legge nel suo complesso.  

Modifica alla norma riguardante l’archivio storico degli EPT (Enti di promozione turistica), per evitare i profili di criticità evidenziati dal Ministero della cultura, secondo cui il legislatore regionale, nel momento in cui ha assegnato alla Sezione biblioteca del Consiglio regionale il compito di provvedere all’acquisizione del materiale disponibile e al successivo riordino, catalogazione e fruizione, avrebbe dovuto tener conto dell’obbligo facente capo ai soggetti detentori del materiale archivistico degli Enti di promozione turistica, di versare nell’Archivio di Stato competente per territorio la documentazione archivistica prodotta nel periodo 1935-1972 (cioè nel tempo in cui tali enti erano statali).

Un altro emendamento era finalizzato ad evitare i profili di criticità evidenziati Ministero della salute e a garantire che il percorso di screening disciplinato dalla legge “Misure per il potenziamento dello screening di popolazione sul tumore mammario”, poiché non rientra nell’ambito dell’assistenza specialistica ambulatoriale, si svolga nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di prevenzione sanitaria.

Sempre per evitare i profili di criticità evidenziati dai Ministeri della salute, al lavoro e alle politiche sociali, si era provveduto ad abrogare l’articolo della norma per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico, atteso che la presente norma si pone in contrasto con la disciplina sancita dal decreto legislativo 101/2020, in materia di radioprotezione relativa all’ambiente dei lavoratori e a scopo medico. 

Si era intervenuti con una modifica alla legge regionale “Genoma Puglia. Programma di ricerca per la diagnosi precoce e la cura delle malattie rare su base genetica”, per evitare i profili di criticità evidenziati Ministero della pubblica amministrazione atteso che il richiamo all’istituto giuridico del distacco risulta improprio in quanto la ratio della disposizione osservata è unicamente quella di incentivare la partecipazione di personale di altre Aziende sanitarie al progetto in questione, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di personale del SSN. Pertanto il distacco è stato sostituito con l’utilizzo. 

Un altro emendamento riguardava la legge 38 del 1994, Norme sull’ assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali.
La modifica prevedeva l’abrogazione dell’art. 3 bis (introdotto nel 2023) che prevedeva la possibilità, “garantita l’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite sanitarie, tenuto conto delle necessarie operazioni di assestamento al bilancio di esercizio degli enti del Servizio Sanitario Regionale, limitatamente alle risorse rilevate in corrispondenza della fine dell’anno”, l’adozione dei provvedimenti ex articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 118/2011” entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.  L’emendamento si era reso necessario per adeguare le disposizioni regionali alle norme nazionale ed evitare il contenzioso davanti alla Corte costituzionale.

Un emendamento alla legge regionale 42 del 2013 che disciplina l’agriturismo, appena modificata con legge regionale 4 del 2024 e che fa riferimento ad alcune criticità evidenziate dal Ministero per le Disabilità. L’articolo 3 comma 3 della legge 42   – così come novellato – non prevedeva i necessari accorgimenti necessari ai fini dell’accessibilità delle strutture aperte al pubblico e proprie dell’attività agrituristica. 
Con l’emendamento presentato il comma 3 dell’art. 3 recita: “I fabbricati e le strutture destinati alla utilizzazione agrituristica possiedono i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione, ferme restando le norme in tema di accessibilità per le strutture ricettive. I Comuni, nell’ambito delle proprie competenze, possono prevedere deroghe al rispetto dei suddetti requisiti in funzione delle particolari caratteristiche storiche, artistiche, architettoniche e di ruralità dei fabbricati, specie per quanto attiene all’altezza e al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell’attività esercitata, garantendo gli accomodamenti ragionevoli del caso per l’accessibilità delle persone con disabilità”

Per le stesse ragioni era stato presentato anche l’emendamento all’art. 5 della legge sull’agriturismo, al secondo comma, introducendo, nei casi in cui un Comune autorizzi parametri edilizi in deroga alle previsioni generali, la necessaria garanzia di “accomodamenti ragionevoli del caso per l’accessibilità delle persone con disabilità”.

Con un altro emendamento si integrava l’art. 1 della legge regionale 9 del 2024 “Interventi per la diffusione della conoscenza, promozione, valorizzazione e tutela dei prodotti di eccellenza regionali relativi ai consorzi di tutela pugliesi delle DOP e IGP”. 
L’integrazione aveva la finalità di superare i profili di criticità indicati dal Ministero dell’Agricoltura nell’articolo originario che attribuiva ai consorzi di tutela l’attribuzione dei machi Dop e Igp. La nuova redazione dell’art. 1 della legge elimina il riferimento ai consorzi citando esclusivamente l’attribuzione del marchio da parte dell’Unione europea.

Un emendamento alla legge regionale 9 del 2017, “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, interveniva relativamente al fine di salvaguardare la continuità assistenziale ai livelli occupazionali, in considerazione del deposito del ricorso ex articolo 39, comma 3, articolo 40, articolo 44, comma 1, lettera a), articolo 47, articolo 84 e seguenti del decreto legislativo n.83 del 2022, l’accesso e ammissione al concordato preventivo quale strumento di regolazione della crisi, e, fatto salvo il buon esito del concordato ai fini del completo soddisfacimento degli obblighi retributivi, l’articolo 9, comma 5, lettera f) della legge regionale n. 9 del 2017 non si applica alla Fondazione Cittadella della Carità.
Al fine di salvaguardare la continuità assistenziale e i livelli occupazionali, quindi, quell’articolo non si applica alla Fondazione Cittadella della Carità.

Su proposta dal consigliere Fabiano Amati (Azione) si concedeva l’assunzione straordinaria di personale infermieristico.
L’emendamento prevedeva che, al fine di coprire con urgenza e immediatezza la carenza di personale
e fatte salve eventuali priorità previste dalle leggi statali in materia di stabilizzazioni, le 
Azienda sanitarie, comprese quelle universitarie e gli IRCCS, faccessero ricorso alle graduatorie dei concorsi pubblici già espletati, sino all’esaurimento dei candidati risultati idonei, per la copertura del fabbisogni derivante dalle piante organiche approvate o da altra atto amministrativo da cui si evincano le necessità assunzionali.

Su proposta dei consiglieri Campo, Caracciolo e Paolicelli si concedeva la proroga di un anno le graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato della Regione, degli Enti e aziende del servizio sanitario regionale in scadenza nel 2024. 
Su proposta del consigliere Antonio Gabellone era stata estesa anche alle Agenzie regionali.

Su proposta del consigliere Cristian Casili, si integrava la legge regionale che disciplina le strutture ricettive, con lo scopo di allineare la disciplina in termini di capacità ricettiva delle strutture intese come residenze turistiche o residence agli standard definiti da altre normative regionali sia di fissare dei parametri univoci a livello regionale. Pertanto la capacità ricettiva delle strutture è rapportata ai parametri stabiliti tenendo conto che è sempre possibile l’aggiunta di un letto per minori sino a 12 anni: 4 posti letto nei monolocali con superficie oltre 34 mq, nelle camere da letto oltre 24 mq e 3 posti letto nei soggiorni con letto oltre 26 mq. 

Ed infine l’emendamento presentato da Antonio Gabellone (FdI) permetteva, nell’ambito delle norme sulle strutture ricettive, di rimuovere il vincolo della destinazione alberghiera e di trasformarsi in condhotel con semplice richiesta del proprietario, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, previa dimostrazione del rispetto degli standard urbanistici del dl 1444 del 1968.