ANNO XXI Numero 1350 18/07/2024 |
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Pubblicato in Bari | ||
Direttore Responsabile: Laura Sutto Redazione: Via Capruzzi, 204 – 70124 Bari – Tel 080.540.23.66 – Fax 080.541.40.64 Posta Elettronica: ufficiostampa@consiglio.puglia.it – Sito Web: http://www.consiglio.puglia.it Iscritto al Registro Pubblico della Stampa del Tribunale di Bari in data 25/02/2003 |
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II Commissione: ok alla proposta di legge sulle nomine e designazioni della Regione e al Regolamento per il riconoscimento delle propine con sentenze favorevoli |
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La seconda Commissione presieduta da Enzo Di Gregorio ha approvato a maggioranza, con la sola astensione del consigliere Alessandro Leoci (CON), la proposta di legge “Norme in materia di nomine e designazioni della Regione”, a firma dei consiglieri Antonella Laricchia (M5S) e Giacomo Conserva (Lega). Il testo approvato è frutto di un lavoro di concertazione dei proponenti di due proposte di legge originariamente diverse, una a firma Laricchia e l’atra a firma Conserva, che ha dato in definitiva come lavoro ultimo un articolato considerando come testo base quello della consigliera Laricchia, emendato ed integrato in più parti con quanto contenuto nel testo del consigliere Conserva “Disposizioni in ordine ai requisiti di professionalità, di onorabilità ed autonomia dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i Consorzi, Agenzie, Fondazioni e Società partecipate della Regione Puglia”, prevedendo soprattutto i requisiti di nomina di onorabilità, professionalità e autonomia richiesti anche da disposizioni normative statali. La proposta di legge vuole essere un intervento di regolazione procedimentale delle attribuzioni degli organi che a livello regionale sono chiamati a effettuare nomine e designazioni, rendendo controllabile come e in che modo sono scelti e preposti a cariche pubbliche o pubblico/private determinati soggetti. La portata innovativa del provvedimento legislativo proposto consiste nel rafforzare, mediante specifiche disposizioni, l’elemento della trasparenza sia nelle procedure di designazione e di nomina, sia nelle scelte che, in forza delle norme introdotte, gli organi della Regione andranno a realizzare. La legge disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni dei rappresentanti regionali di competenza della Regione, nel rispetto dello Statuto e della normativa statale vigente in materia. Questa legge si applica alle nomine e designazioni di competenza della Regione Puglia negli organi di indirizzo politico, di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti dipendenti dalla Regione, degli enti, società o altri organismi di diritto pubblico o privato controllati, partecipati, vigilati dalla Regione, a prescindere dalla forma giuridica assunta dall’organismo stesso, nonché degli organi collegiali operanti in sede tecnica, consultiva o amministrativa nelle materie di competenza regionale costituiti presso altre pubbliche amministrazioni o presso la Regione. È stato previsto un elemento di razionalizzazione che ha introdotto una chiara distinzione delle competenze fra il Consiglio e gli organi di Governo in materia di nomine e designazioni. Il criterio di distribuzione della competenza viene quindi ancorato al tipo di funzione o attività svolta dall’organismo rispetto al quale si procede all’investitura. Viene introdotto il principio rafforzato di pubblicità e merito mediante la pubblicazione da parte del Consiglio e della Giunta di avvisi pubblici per favorire la presentazione delle candidature, le quali possono pervenire sia da organizzazioni sindacali, associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici, università e istituti di ricerca, ordini professionali; sia dai gruppi consiliari, dai singoli consiglieri o dalla Giunta e dalla persona direttamente interessata. Una rilevante novità è costituita dalla possibilità di presentare candidature concessa ad almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia. Con riferimento alle nomine di competenza della Giunta attinenti, in particolare, alle nomine negli organi di amministrazione attiva di enti dipendenti dalla Regione e negli organi che esercitano funzioni di indirizzo, governo e amministrazione attiva di enti controllati o partecipati dalla Regione, la Giunta comunica alla commissione consiliare competente, insieme ad una relazione illustrativa delle ragioni della proposta, le nomine che intende effettuare tra quelle proposte in seguito agli avvisi pubblici. Alla Commissione è quindi affidato un controllo preventivo che si sostanzia nella formulazione di eventuali osservazioni e nella possibilità di audire i candidati. In caso di osservazioni della Commissione il provvedimento di nomina deve dare atto del loro accoglimento oppure esplicitare le motivazioni del loro mancato accoglimento. Tra i requisiti professionali disciplinati troviamo che tutti i soggetti nominati devono essere in possesso dei requisiti specifici di specializzazione e dei titoli di studio e abilitativi stabiliti dalla normativa di settore e dagli ordinamenti dei soggetti giuridici o degli organismi presso i quali sono nominati. I componenti degli organi amministrativi e di controllo, devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra le persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio, anche alternativamente, attraverso l’esercizio di: 1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società operanti in settori attinenti a quello di attività dei consorzi/agenzie/fondazioni/società controllate delle Regione puglia compatibili per dimensione e complessità; 2) attività professionali in materie attinenti al settore operativo dei consorzi/agenzie/fondazioni/società partecipate della regione; 3) attività professionali in società comparabili per dimensione e complessità; 4) attività di insegnamento universitario in materie aventi attinenza con il settore operativo dei consorzi/agenzie/fondazioni/società controllate della regione; 5) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori attinenti a quello di attività dei consorzi/agenzie/fondazioni/società controllate della regione, ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. Le esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle. Per il Presidente/Amministratore Unico e il Direttore Generale, è richiesta un’esperienza almeno quinquennale nelle attività sopra descritte presso società operanti in settori attinenti a quello dei consorzi/agenzie/fondazioni/società partecipate della regione ovvero comparabili per dimensione e complessità. I soggetti candidati agli incarichi di revisore dei conti o di membro di collegio sindacale con funzioni anche di revisione dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali. Sono disciplinati anche i requisiti di autonomia, per i quali viene disposto che non possano ricoprire cariche negli enti regionali, coloro i quali rivestano incarichi di governo di livello nazionale e locale o siano membri del Parlamento nazionale ed europeo ovvero dei consigli regionali o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Analogamente è fatto espresso divieto ricoprire cariche di componente dell’organo di controllo a chi nel corso del mandato precedente è stato componente dell’organo di amministrazione della medesima società/agenzia/consorzio/fondazione controllata o della controllante, oltre che da parte di chi si trova in conflitto di interesse con la società/agenzia/consorzio/fondazione controllata o della controllante e non possiede i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 2399, comma 1, lett. b) e c) del Codice civile. Viene disciplinata l’inconferibilità, l’incompatibilità e conflitto di interessi e fra questi vi sono coloro che ricoprano o abbiano ricoperto, nei 6 mesi precedenti la nomina, incarichi direttivi o esecutivi regionali o nazionali in partiti o movimenti politici e i candidati non eletti alle elezioni regionali, per i cinque anni successivi all’elezione stessa. È prevista inoltre, la non cumulabilità degli incarichi e la limitazione del numero dei mandati consecutivi da poter esercitare in un medesimo organo da parte della stessa persona, stabilendo che non è consentita, per un periodo di due anni, una nomina o una designazione tra quelle disciplinate dalla proposta di legge qualora vi sia stata permanenza presso il medesimo ente o organismo per due mandati consecutivi in una stessa carica o in cariche diverse. La disposizione si applica anche nel caso di interruzione anticipata del mandato rispetto alla durata naturale dell’incarico, salvo il caso in cui il mandato sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell’incarico. Nel caso di mandati svolti in cariche diverse, questi si considerano consecutivi quando dalla fine del primo e l’inizio del secondo intercorre un periodo inferiore a dodici mesi.
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La Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza con l’astensione dell’opposizione, al Regolamento regionale recante norme per la “Disciplina del riconoscimento delle propine liquidate con sentenze favorevoli all’Amministrazione regionale nei giudizi tributari di ogni ordine e grado ai sensi della legge regionale 18 del 2006”.
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Agenzia nr. 1350 – II Commissione: ok alla proposta di legge sulle nomine e designazioni della Regione e al Regolamento per il riconoscimento delle propine con sentenze favorevoli
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