Progressioni Verticali

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UNIONE SINDACALE DI BASE

ENTI LOCALI – Regione Lazio

 

 


  

Comunicato Sindacale della Giunta del 16/10/2024

Quali progressioni verticali?

 

Un consiglio non richiesto: per evitare futuri contenziosi andrebbero conosciuti i gravi errori commessi nel passato a partire da quelli ampiamente descritti nella sentenza del TAR Lazio n. 3456/2011 e nella successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 1368/2012.

Campagna elettorale RSU 2025 – Bollettino informativo numero 3

 

In data 27 novembre 2023 è stato convocato per il successivo 1 dicembre 2023 un incontro di delegazione trattante avente per oggetto anche: “… omissis … Apertura tavolo di confronto concernente la procedura delle progressioni tra le aree (c.d. progressioni verticali) … omissis”.

Successivamente, in data 30 novembre 2023 è stata trasmessa a tutte le OO.SS. una bozza, in allegato e che secondo USB è da respingere al mittente, dalla quale si può apprendere che cosa intenda questa Amministrazione per progressioni tra le aree!

Quello che in assoluto non si condivide è il non considerare tutta l’anzianità di servizio del personale potenzialmente interessato alle cosiddette “verticalizzazioni”. Perché prevedere per il passaggio dall’area degli operatori a quello degli operatori esperti e dall’area degli operatori esperti a quella degli istruttori 3 punti per ogni anno di anzianità? E perché prevedere per il passaggio dall’area degli istruttori a quella dell’elevata qualificazione 2 punti per ogni anno di anzianità? Perché valutare solo gli ultimi 10 anni di servizio nel primo caso e solo gli ultimi 15 anni di servizio nel secondo caso? Cui prodest?

E soprattutto per quale motivo, pur essendo stata formalmente aperta la trattativa sull’argomento, ormai quasi un anno fa, NESSUNO, né l’Amministrazione, né CGIL, CISL e UIL, né la onnipresente “Politica” ha manifestato l’intenzione di voler affrontare la questione?

 

Fermo restando quanto statuito all’articolo 13, commi 6 e 7 del vigente CCNL, ovvero che in sede di prima applicazione: “In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza. – Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%: a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.”

E fermo restando anche quanto statuito al successivo articolo 15 del vigente CCNL, ovvero: “Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata: sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio … omissis …; sull’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni; sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno; sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti”, USB pone a tutti le seguenti, dirimenti, domande:

  1. Quando tutte le altre Pubbliche Amministrazioni d’Italia hanno già concluso, oppure sono in procinto di concludere, le procedure previste in sede di prima applicazione, a fronte di sempre più insostenibili carenze di personale in tutti gli uffici regionali, per quale motivo in Regione Lazio si fa di tutto per scavallare il 31 dicembre 2025?
  2. Quanti i posti lasciati vacanti da un flusso inesorabile di quasi 300 pensionamenti l’anno che va avanti ormai dal lontano 2019?
  3. Per quali profili professionali si registra il maggior numero di carenze di personale?
  4. Per quale motivo, a fronte di un contingente di personale in servizio, aggiornato al 30 novembre 2023, pari a un totale di 3.774 unità e una dotazione organica complessiva ritenuta necessaria, nell’ultimo PIAO approvato con DGR 45/2024, pari a 5.493 unità, e cioè con una carenza di personale auto-certificata pari ad almeno 1.719 unità, l’attuale Giunta Regionale non provvede a varare un serio piano di assunzioni che, al solo fine di tamponare l’emergenza, preveda da subito il maggior numero possibile di scorrimenti verticali?

 

Ricapitolando: in un Ente con una gravissima carenza di personale, calcolata al 30 novembre 2023, pari a 1.719 unità, (e che considerando gli ulteriori 10 mesi trascorsi, dovrebbe aver abbondantemente superato le 1.800 unità), tale da rischiare concretamente di mettere a rischio la funzionalità di molti uffici, viste le possibilità date dal decreto legislativo 165/2001 e dal CCNL, che cosa potrebbe fare un’Amministrazione illuminata? Secondo USB la soluzione è realizzare subito scorrimenti verticali per un totale di almeno 1.000 posti, adeguatamente ripartiti, secondo le necessità, per aree contrattuali e profili professionali, e poi, dopo un serio adeguamento della pianta organica e un ricalcolo delle carenze di organico, prevedere per il triennio successivo l’assunzione delle figure professionali necessarie a coprire le restanti carenze di organico.

In Giunta Regionale l’ultima riunione di delegazione trattante si è tenuta lo scorso 8 ottobre 2024, mentre in Consiglio Regionale una riunione di delegazione trattante è prevista proprio per oggi. Incredibilmente, in nessun documento ufficiale, oltre a quelli datati 2023 (vedi allegati), si affronta la “vexata questio” delle “progressioni tra le aree” e del riconoscimento delle professionalità possedute dal personale regionale, maturate nel corso degli anni e, ad oggi, indispensabili per il funzionamento dell’Amministrazione.

Se diversamente da quanto è accaduto per l’attribuzione dei differenziali stipendiali, l’Assemblea RSU dovesse essere convocata per discutere l’argomento, la USB, tra i criteri proporrà l’attribuzione di un peso preponderante all’anzianità di servizio secondo il seguente schema logico:

“Tra i tre elementi in base ai quali viene formulata la graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva che devono concorrere ad un punteggio massimo attribuibile pari a 50 punti, l’anzianità di servizio, maturata nell’Area professionale immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre, deve avere un peso preponderante pari al 60% (vedi art. 13, comma 7 del CCNL) in ragione di 1 punto per ogni anno di servizio svolto nella P.A. per un punteggio massimo attribuibile pari a 30 punti.

Con successivi comunicati daremo notizia dell’eventuale ripresa delle trattative ormai ferme da quasi un anno, oppure riferiremo circa le iniziative concrete che intendiamo intraprendere.

 


Comunicato sindacale (per affissione e divulgazione nei luoghi di lavoro) artt. 1, 14, e 25 L. 300/70

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