Agenzia nr. 2340 – I lavori delle Commissioni IV e V congiunte

 
ANNO XXI
Numero 2340
14/11/2024
Pubblicato in Bari

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I lavori delle Commissioni IV e V congiunte

Prosegue la fase di ascolto nelle Commissioni IV e V congiunte dei presidenti Francesco Paolicelli e Michele Mazzarano, per approdare all’esame in sede referente del disegno di legge “disciplina per l’individuazione di superficie aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

La seduta congiunta, presieduta da Mazzarano, ha preso atto dei contributi e delle osservazioni del partenariato istituzionale ed economico-sociale, dei distretti produttivi, dei soggetti portatori di interessi, degli ordini professionali e delle organizzazioni sindacali alla presenza dei dirigenti del Dipartimento competente e dell’assessore Alessandro Delli Noci.

Domani scade il temine per la presentazione di contributi scritti e lunedì prossimo, 18 novembre alle 12.00 ci sarà l’audizione di Anci Puglia.

Con questo disegno di legge, lo ricordiamo, si intende provvedere all’individuazione delle superfici e delle aree per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 {“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ll dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”) e dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (“Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”).

Le fonti normative sopracitate nazionali ed europee stabiliscono gli obiettivi per la crescita delle capacità rinnovabili installate in Italia entro il 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell’energia, ricerca, innovazione e competitività, oggetto del parere motivato VAS.

Con questa innovazione normativa si introduce la definizione di “aree idonee”, ossia aree aventi un potenziale atto ad ospitare l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, anche all’eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative, disponendo il rispetto dei principi della minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo.

La legge stabilisce altresì principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.

Fra le altre cose, la norma fa salvo e fissa il divieto alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle zone classificate come agricole dai vigenti piani urbanistici, con la finalità specifica di” preservare” tali terreni alla sola coltivazione. Tale divieto è stato confermato anche dalla recente Legge di conversione. In tale contesto, è stata confermata la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole esclusivamente in alcune tipologie delle ed. “aree idonee” espressamente individuate.

La norma risponde alle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

Dunque, la disposizione evidenzia: le superfici e le aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili; le superfici e le aree non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili; le superfici e le aree ordinarie per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili; le aree in cui è vietata l’installazione di impiantifotovoltaici con moduli collocati a terra.