La V Commissione presieduta da Paolo Campo ha approvato a maggioranza, con l’astensione dei consiglieri del M5S e di Leoci ed il voto contrario dei consiglieri Caracciolo, Lacatena e del presidente Campo, la proposta di legge di modifica delle modalità di nomina del direttore di AGER, presentata dai consiglieri regionali di Azione Fabiano Amati, Ruggiero Mennea e Sergio Clemente. Lo scopo di questa modifica legislativa è di restituire ai comuni la piena titolarità del servizio rifiuti, assegnandogli dunque il potere di nominare il direttore generale di AGER e quindi governare il settore. Questo, secondo i proponenti, anche per rendere più conforme a legge, eventuali decisioni di gestione in house del servizio o parte di esso, in conformità al decreto legislativo n. 201/2022. In particolare, con questa legge si va a modificare l’articolo 10 bis della norma regionale n. 24 del 2012, che disciplina la nomina del direttore generale di Ager. Pertanto, si introduce che l’Agenzia avrà un direttore, nominato dal Comitato dei delegati, previa procedura di evidenza pubblica per titoli e colloquio, sulla base di una terna di nomi formata per graduatoria di merito da una commissione composta da tre segretari generali in servizio presso i comuni pugliesi. I requisiti per l’ammissione alla procedura d’evidenza pubblica devono tenere conto del possesso di laurea magistrale in materie giuridiche, economiche e ambientali, nonché di esperienza alta e comprovata, almeno decennale, nelle materie afferenti l’incarico, ovvero con esperienza dirigenziale nella pubblica amministrazione oppure iscrizione almeno decennale negli albi professionali e esperienza nelle materie afferenti l’incarico. I requisiti di selezione, il relativo avviso e la nomina della commissione, sono approvati dal Comitato dei delegati. Inoltre, è previsto che il direttore resta in carica per tre anni ed è rinnovabile per una sola volta anche se nominato alla stessa funzione in forza di legislazione differente e ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile. Il direttore poi, attua gli indirizzi del piano regionale dei rifiuti, definisce e propone le linee guida della Carta dei servizi e formula proposte ed esprime pareri alle Aree omogenee; attribuisce gli incarichi dirigenziali, previo esperimento di procedura a evidenza pubblica, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti; adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale; dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l’attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia; applica le penali per violazione delle clausole contrattuali; risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza; effettua il monitoraggio sulle attività degli organi competenti all’avvio del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU e sulle relative tempistiche. È prevista la norma transitoria, secondo cui l’entrata in vigore della legge comporterebbe la decadenza del direttore in carica, che continua ad assicurare, sino alla nomina del nuovo direttore, la gestione ordinaria e le attività non procrastinabili. Le procedure di selezione e nomina del nuovo direttore devono avvenire entro e non oltre sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma, trascorsi i quali le funzioni di direttore dell’Agenzia e di commissario ad acta per la selezione e la nomina del nuovo direttore sono assegnate, per dettato di legge e senza la necessità di alcun atto amministrativo di tipo esecutivo, al segretario generale del comune capoluogo di regione. Al testo proposto è stata aggiunta la clausola di invarianza finanziaria.
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