Agenzia nr. 691 – Consiglio regionale: ok alla legge che disciplina la gestione del Servizio idrico integrato

 
ANNO XXI
Numero 691
15/03/2024
Pubblicato in Bari

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Consiglio regionale: ok alla legge che disciplina la gestione del Servizio idrico integrato

La proposta di legge “Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio Idrico Integrato”, è stata approvata a maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri regionali di FdI e FI e l’astensione dei consiglieri della Lega, La Puglia Domani e del consigliere Napoleone Cera. 

Il testo approvato dall’Aula è frutto di emendamenti presentati dal governo regionale apportati al testo originariamente presentato dai consiglieri regionali del Gruppo di Azione, di cui è primo firmatario Fabiano Amati. 

La legge “Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio Idrico Integrato”, disciplina incentivi ai comuni pugliesi per la costituzione di una società nel rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, con la finalità di assicurare l’esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell’Ambito Territoriale Unico regionale, istituito con legge regionale n. 28 del 6 settembre 1999, ma anche con la finalità di creare le condizioni affinché l’Autorità Idrica Pugliese possa, nell’esercizio delle proprie competenze, individuare la modalità di affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) che riterrà più opportuna, tra quelle previste dal D.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 e dal D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Per le finalità prefisse, i comuni pugliesi possono costituire, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, una società per azioni, denominata Società Veicolo, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i comuni ricadenti nel territorio regionale, da esercitare indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale. Questo, in attuazione della disciplina statale di “Riordino dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, e della disciplina statale del Servizio Idrico Integrato di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Per il capitale sociale la Regione metterà a disposizione l’importo massimo di 400 mila euro, da dividere tra tutti i comuni in base alla consistenza delle infrastrutture destinate alla gestione del servizio idrico integrato, come riportata nell’allegato, all’esito dell’adesione di ciascun comune alla società. Il capitale sociale dovrà essere interamente pubblico, pertanto non è ammessa la partecipazione di privati al capitale sociale della Società, ed è incedibile.
Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria della Società Veicolo, alle condizioni e nei termini stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
La Regione metterà a disposizione della Società Veicolo un contributo straordinario di 300 mila euro per lo svolgimento delle attività di competenza, al fine di assicurare un adeguato livello di funzionalità della Società, così promuovendo la tutela dei beni del patrimonio idrico comunale attraverso modalità organizzative sovracomunali.

La Regione erogherà gli incentivi previsti se saranno soddisfatte le previsioni della legge.
Se la Società Veicolo sarà costituita entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Regione avvierà il trasferimento graduale a titolo gratuito, nella misura massima del 20%, delle azioni di Acquedotto Pugliese SpA in favore dei comuni aderenti, in proporzione alla consistenza delle infrastrutture destinate alla gestione del servizio idrico integrato, come riportata nell’allegato. 
Ciascun comune aderente dovrà impegnarsi a trasferire le suddette azioni alla Società Veicolo entro trenta giorni dall’acquisizione, pena la decadenza dell’incentivo.

È prevista la costituzione del Comitato di Coordinamento e Controllo. Tutti i comuni pugliesi, anche non aderenti, sono titolari dei poteri di indirizzo, coordinamento, controllo e supervisione sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più significative della Società Veicolo e li esercitano congiuntamente. Nel caso in cui alla data del 30 giugno 2025 non tutti i comuni pugliesi abbiano aderito alla Società Veicolo, i previsti poteri saranno esercitati tramite il Comitato di Coordinamento e Controllo.
Il Comitato è costituito sulla base di un atto di Convenzione (ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ai fini dell’esercizio congiunto delle funzioni del controllo analogo.
A tale scopo il sindaco del comune sottoscrittore con maggior numero di abitanti convoca i sindaci dei comuni sottoscrittori e invita i sindaci degli altri comuni ricadenti nel territorio regionale, anche non partecipanti al capitale della Società. Ogni comune invitato potrà aderire alla convenzione anche in un momento successivo.

Il Comitato è un organo collegiale composto da sei sindaci eletti secondo le previsioni della convenzione, in modo da assicurare: un componente in rappresentanza dei sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; un componente in rappresentanza dei sindaci di comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti; un componente in rappresentanza dei sindaci di comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti; un componente in rappresentanza dei sindaci di comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti; un componente in rappresentanza dei sindaci di comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti non capoluogo; un componente in rappresentanza dei sindaci di comuni capoluogo.
I sei sindaci componenti del Comitato sono eletti dai Comuni sottoscrittori della convenzione, convocati dal sindaco del comune sottoscrittore con il maggior numero di abitanti, con votazioni separate e a maggioranza dei partecipanti alla votazione, riservando una rappresentanza ai comuni non sottoscrittori.
Il Comitato dura in carica 3 anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per il mandato immediatamente successivo. I componenti del Comitato in rappresentanza dei sindaci possono delegare assessori del proprio comune per ogni singola riunione dell’organismo.

I componenti del Comitato non hanno diritto ad alcuna remunerazione comunque denominata, ad eccezione del rimborso spese effettivamente sostenute e documentate per eventuali missioni in rappresentanza del Comitato.
In caso di cessazione a qualsiasi titolo dalla carica di sindaco, subentra per la parte residua del mandato il sindaco successore nella carica.
Il sindaco del comune sottoscrittore con maggior numero di abitanti convoca i sindaci dei comuni sottoscrittori per l’elezione dei componenti del Comitato in un periodo compreso fra tre e quattro mesi prima della scadenza triennale, fissando la votazione entro il trentesimo giorno precedente la scadenza stessa.
Il Comitato si riunisce almeno tre volte all’anno e comunque su richiesta di almeno due componenti.
Il Comitato approva e modifica il proprio regolamento di funzionamento, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge e senza aggravare i procedimenti. Il regolamento non può contenere norme dirette a individuare funzioni da assegnare ai singoli componenti del Comitato.
Il Comitato può richiedere agli organi della Società ogni chiarimento e approfondimento sulle attività svolte dalla Società ed esercita le funzioni di indirizzo e controllo di tipo preventivo, concomitante e successivo sulla Società Veicolo e in particolare sulle seguenti decisioni: nomina e revoca dell’Amministratore unico/presidente e del direttore generale; approvazione e modifica dello Statuto, ovvero di ogni atto riservato ai soci; approvazione dell’atto di organizzazione della proposta di piano strategico e industriale e del bilancio; aumenti o riduzioni del capitale; decisioni significative inerenti alla partecipazione e al controllo da parte della Società Veicolo su Acquedotto Pugliese SpA.

Si allega tabella “Consistenza delle opere per Comune e quote di partecipazione”

Allegati:

Tabella delle opere per Comune e opere di partecipazione.pdf