Agenzia nr. 956 – INFORMAZIONE Co.re.com Puglia.Disciplina delle trasmissioni dell’emittenza televisiva locale. Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

 
ANNO XXI
Numero 956
15/04/2024
Pubblicato in Bari

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INFORMAZIONE Co.re.com Puglia.Disciplina delle trasmissioni dell’emittenza televisiva locale. Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

Ai sensi di quanto previsto dall’art.20 del Regolamento Agcom n. 90/24/CONS “Nei programmi di informazione, come definiti all’art. 2, comma 1, lett. b), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall’art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal Codice di autoregolamentazione. Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. 
Le emittenti locali a carattere comunitario, come definite all’art. 3, comma 1, lett. r), del Testo Unico, possono esprimere i principi di cui sono portatrici. 
In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto”.