Agenzia nr. 1015 – Consiglio regionale: approvate modifiche a norme regionali vigenti

 
ANNO XXI
Numero 1015
21/05/2024
Pubblicato in Bari

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Consiglio regionale: approvate modifiche a norme regionali vigenti

Con un emendamento approvato all’unanimità, che ha costituito articolo aggiuntivo al disegno di legge contenente il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, è stata integrata la legge regionale 19 del 1997 di istituzione delle aree Parco.  
L’articolo aggiuntivo consente e disciplina le modalità di approvazione di un Piano stralcio del Piano del Parco.
La finalità del piano è quella di consentire che, nelle more dell’approvazione del Piano del Parco, non restino privi di considerazione e valutazione integrata e coordinata, tutti gli aspetti correlati alla mobilità interna, che possono costituire una seria minaccia per gli habitat e le specie protette. In particolare questa modifica consentirà l’apertura dei parcheggi estivi a ridosso delle aree in cui ricadono i Parchi naturali. 
Il piano stralcio consentirà dunque un’adeguata e ponderata programmazione della mobilità sostenibile all’interno dell’area parco e della localizzazione delle aree di sosta stagionali dei veicoli, al fine di ridurre la pressione esercitata sugli elementi ecologici dalla sosta non regolamentata, soprattutto durante la stagione estiva.
L’articolo aggiuntivo definisce i contenuti del piano e gli elementi da considerare nell’istruttoria finalizzata alla sua redazione e specifica che, in ogni caso, non potrà essere prevista la localizzazione delle aree di sosta in zone di particolare valore ecologico.
Inoltre, prevede che una quota dei proventi derivanti ai privati dalla gestione delle aree di sosta stagionali e provvisorie di loro proprietà venga trasferito all’ente di Gestione, che impiegherà dette somme prioritariamente per finanziare la realizzazione di interventi del sistema di accessibilità collettiva pubblica, di monitoraggio e di deframmentazione ed ampliamento degli habitat.
Il Piano stralcio non sostituisce gli altri strumenti di pianificazione del territorio e non costituisce variante urbanistica: pertanto, ove lo stesso preveda interventi in variante a strumenti urbanistici vigenti, si dovrà procedere all’aggiornamento di questi ultimi secondo le procedure previste per legge.
Inoltre, il piano non ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli eventuali interventi in esso previsti, che non sono esonerati dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, pareri, licenze, nulla osta o assensi comunque denominati.
L’approvazione del Piano stralcio è in capo all’ente gestore, a valle dell’esperimento delle procedure ambientali richieste, ivi inclusa la Valutazione Ambientale Strategica, nell’ambito della quale vengono acquisiti tutti i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale ed in materia paesaggistica.

Con un altro emendamento aggiuntivo sono state apportate delle modifiche alla legge regionale di istituzione della Fondazione della disfida di Barletta, finalizzata ad evitare i profili di criticità evidenziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, derivanti dal richiamo disciplina degli Enti del Terzo Settore, in quanto la Fondazione ha caratteristiche in contrasto con quelle richieste agli ETS dalla normativa statale. E’ stato inoltre valorizzato il ruolo del Comune di Barletta nella scelta del Presidente della Fondazione, a condizione che il Comune in parola abbia aderito alla stipula dell’atto costitutivo ai sensi della medesima legge regionale.

Un altro articolo aggiuntivo ha comportato la modifica alla legge regionale n. 9 del 2017 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), prevedendo che alle strutture private accreditate con il S.S.R. ed a quelle autorizzate all’esercizio non si applica il limite di età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario previsto per le strutture pubbliche dall’art. 15-novies, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502.

Con un altro articolo aggiuntivo è stata modificata la norma regionale a sostegno degli interventi di contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Con la modifica è stato previsto che la Regione provvede ad individuare con apposito atto della struttura regionale competente, le strade a percorrenza turistica o valenza paesaggistica dove collocare i sistemi di videosorveglianza, compresi gli aeromobili a pilotaggio remoto, per il rilevamento delle infrazioni conseguenti all’abbandono di rifiuti nel territorio regionale. 

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